Accesso Civico

L’accesso civico: che cos’è?
L’accesso civico consente a chiunque, dunque anche a chi non ha un interesse diretto, di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni (art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.) e delle società a partecipazione pubblica (art. 2 co. 1 lett. n), del D.Lgs. 175/2016).
L’accesso civico può essere:
“Semplice”
Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” dei propri siti istituzionali, informazioni, dati e documenti in proprio possesso. Se per un qualsiasi motivo non lo fanno, il cittadino ha il diritto di richiederne la pubblicazione presentando una semplice istanza.
“Generalizzato”
Ogni cittadino ha il diritto di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).
Si parla in questo caso di FOIA, acronimo di Freedom Of Information Act, la legge che dal 23 dicembre 2016 consente ai cittadini di chiedere documenti e dati alla Pubblica Amministrazione senza esserne direttamente coinvolti e senza dare alcuna giustificazione sull’utilizzo che ne verrà fatto. Infatti, scopo del FOIA è di garantire la massima trasparenza della PA e la più ampia partecipazione dei cittadini, che possono esercitare un controllo democratico sulle politiche e le risorse pubbliche.

Chiaramente ci sono dei limiti all’esercizio del diritto di accesso civico. Così non possono farne parte gli atti e i documenti contenenti i cosiddetti “dati sensibili”, ovvero quelli protetti dal Codice sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, art. 4), che rivelano lo stato di salute, l’origine etnica, la fede religiosa, le opinioni politiche, l’adesione a gruppi, associazioni e organizzazioni di un dato soggetto.

Inoltre va ricordato che la disciplina sull’accesso civico ai dati e alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione si applica alle società a partecipazione pubblica (es. AS Retigas S.r.l.) in quanto compatibile con la natura della società (Delibere ANAC 1134/2017 – 213/2020): che per questo motivo è soggetta alla normativa speciale di settore e all’attività di regolazione e controllo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Quale differenza con la richiesta di accesso agli atti: la richiesta di accesso civico non va confusa con la richiesta accesso agli atti disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e s.m.i., che può essere avanzata solo da colui nei cui confronti il provvedimento o l’atto amministrativo produce effetti, diretti o indiretti che siano (perciò il diritto d’accesso agli atti si può esercitare solo su documenti amministrativi esistenti e previa motivazione).
Modello per esercitare l’accesso civico, ossia il diritto di chiedere e ottenere che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali (art. 5 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i).